PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Interventi per il rafforzamento e lo sviluppo delle imprese di produzione, trasformazione e commercializzazione nel settore delle proteine vegetali).

      1. È istituito un regime di aiuti in favore delle imprese che operano nei settori della produzione di proteine vegetali, derivanti da semi oleosi, da piante proteiche e foraggi essiccati o disidratati, comprese le cooperative, le organizzazioni dei produttori e le industrie di trasformazione agroalimentare.
      2. Il regime di aiuti di cui al comma 1 è definito, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso un programma predisposto dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale programma è diretto a favorire i settori della produzione di proteine vegetali e ad assicurare una partecipazione adeguata e duratura dei produttori agricoli ai vantaggi economici dell'iniziativa, anche attraverso contratti di filiera e accordi interprofessionali.
      3. Il programma di cui al comma 2 è finalizzato:

          a) all'innovazione tecnologica, al potenziamento strutturale e al miglioramento delle attività di trasformazione e di commercializzazione dei semi oleosi, delle piante proteiche e dei foraggi essiccati o disidratati, finalizzate all'ottenimento di proteine vegetali, anche attraverso l'acquisizione di impianti, di know how, di brevetti, di imprese e di reti commerciali;

          b) all'adeguamento degli impianti alle normative comunitarie vigenti in materia sanitaria e di protezione dell'ambiente;

 

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          c) al rafforzamento strutturale delle imprese cooperative del settore attraverso investimenti in conto capitale;

          d) alla realizzazione, da parte di cooperative e di soggetti consortili e associativi del settore, di progetti specifici che prevedono l'avviamento o l'estensione dell'attività di assistenza tecnico-economica, giuridica e commerciale di processi di certificazione della qualità;

          e) alla realizzazione di attività di ricerca e sviluppo, svolte da imprese agroalimentari, per il miglioramento qualitativo delle produzioni nazionali. L'intensità dell'aiuto di cui alla presente lettera può giungere fino alla totale copertura degli oneri lordi sostenuti, conformemente a quanto previsto dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo.

Art. 2.
(Disposizioni in materia di risparmio energetico e di contenimento dei costi).

      1. Ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, e successive modificazioni, e del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, è istituito un regime di aiuti in favore delle aziende agricole e di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli per favorire il contenimento dei costi di produzione energetici e l'incentivazione dell'utilizzo a fini energetici delle produzioni agricole, nei settori della essiccazione e della disidratazione dei foraggi verdi.
      2. Il regime di aiuti di cui al comma 1 è definito, entro il limite di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso un programma predisposto dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

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Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricoli e forestali.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.